Sez. 4, Sentenza n. 2073 del 03/09/1996 Cc. (dep. 24/01/1997) Rv. 206701 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Annotazione di dichiarazioni - Omessa verbalizzazione - Utilizzazione nella fase delle indagini preliminari - Ammissibilità - Utilizzazione nella fase del dibattimento - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Gli atti di polizia giudiziaria - in particolare quelli indicati nell'art. 351 cod. proc. pen. - che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione) possono essere utilizzati nella fase delle indagini preliminari per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. Viceversa, ogni possibilità di utilizzazione in fase di dibattimento delle acquisizioni assunte nel corso delle indagini preliminari è direttamente collegata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritte per la P.G. dall'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)