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Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 03/03/1994 (Rv. 485581 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere | Richiesta di assegno di mantenimento - Riconoscimento di assegno alimentare - Vizio di extrapetizione - Esclusione - Domanda di alimenti avanzata per la prima volta in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485581-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere

Nel procedimento per la separazione personale dei coniugi la richiesta di alimenti costituisce un "minus" necessariamente ricompreso in quella di mantenimento e pertanto il riconoscimento al coniuge separato di un assegno alimentare in luogo del richiesto assegno di mantenimento non comporta vizio di extrapetizione, così come la domanda di alimenti avanzata per la prima volta in secondo grado non comporta violazione del divieto di domande nuove in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2907, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)