Sez. U, Sentenza n. 18258 del 10/09/2004 (Rv. 577256 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Aziende municipalizzata - Attività - Svolgimento - Modalità e strumenti imprenditoriali - Giudizi di responsabilità nei confronti degli amministratori - Casi rimessi alla giurisdizione della Corte dei conti e, rispettivamente, del giudice ordinario - Individuazione - Giudizio di responsabilità per percezione di "tangenti" in relazione a contratti stipulati dall'azienda - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Le aziende municipalizzate, precedentemente disciplinate dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, anche anteriormente alla legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali e ai provvedimenti di adeguamento di cui all'art. 23 di detta legge, svolgevano la loro attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali, con conseguente distinzione, in tema di responsabilità dei preposti, fra atti nei quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l'attività gestionale, e atti espressivi di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche. Ne deriva che, in tema di responsabilità di amministratori di aziende municipalizzate, è devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti solo il giudizio su fattispecie di responsabilità cosiddette formali o contabili, tipizzate dagli artt. 251 e ss. del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, mentre il giudizio sulle diverse fattispecie di cui agli artt. 261, 263, 264 e 265 dello stesso T.U., qualificate dal dolo o dalla colpa grave dell'agente, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario; appartiene, pertanto, alla giurisdizione di quest'ultimo giudice il giudizio di responsabilità nei confronti di un componente della commissione amministrativa di un'azienda municipalizzata(l'ATAN, azienda addetta al servizio di trasporto pubblico del Comune di Napoli) per percezione di "tangenti" in relazione a contratti(nella specie, il conferimento di un appalto) stipulati dall'azienda stessa, dovendosi escludere che ricorra un'ipotesi di responsabilità formale o comunque che il danno investa l'esercizio di poteri organizzativi di natura pubblicistica.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/01/1925 num. 2578 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 251 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 263 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 264 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)