Sez. L, Sentenza n. 4541 del 06/07/1983 (Rv. 429412 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE INDUSTRIALE - DIMISSIONI O LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE AMMESSO ALLA CASSA PREDETTA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA O SUCCESSIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ - DIRITTO A RICEVERE QUEST'ULTIMA FINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - RESTITUZIONE AL DATORE DI LAVORO O RIMBORSO ALL'INPS - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 427 DEL 1975 PER IL SETTORE EDILIZIO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - NEL SETTORE INDUSTRIALE - DIMISSIONI O LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE AMMESSO ALLA CASSA PREDETTA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ PRODUTTIVA O SUCCESSIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ - DIRITTO A RICEVERE QUEST'ULTIMA FINO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - SUSSISTENZA - RESTITUZIONE AL DATORE DI LAVORO O RIMBORSO ALL'INPS - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 427 DEL 1975 PER IL SETTORE EDILIZIO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il lavoratore ammesso alla cassa integrazione guadagni nel settore del lavoro industriale, il quale si sia dimesso o sia stato licenziato nel periodo di sospensione dell'attività produttiva ovvero successivamente all'erogazione dell'indennità, ma prima della ripresa di tale attività, ha diritto di percepire l'indennità stessa fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e non è tenuto a restituire al datore di lavoro - come questi non è tenuto a rimborsare all'i.N.P.S. - l'indennità eventualmente percepita, non risultando alcuna ipotesi di decadenza e, comunque, di esclusione, connessa alla suddetta cessazione, dal testo di cui all'art. 5, punto primo del d.l.C.P.S. 12 agosto 1947 n. 869, ratificato con modificazioni dalla legge 21 maggio 1951 n. 498, né potendo l'opposto principio desumersi dall'art. 7 della legge 6 agosto 1975 n. 427, riguardante il diverso settore edilizio, con esclusivo riferimento al quale opera la disposizione per cui il diritto al trattamento di integrazione salariale maturato nel corso di un precedente rapporto di lavoro viene conservato, in caso di cessazione di questo, a condizione che la nuova assunzione avvenga in altra azienda dello stesso settore produttivo.*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 5, Legge 21/05/1951 num. 498, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)