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Sez. 2, Sentenza n. 1097 del 03/04/1969 (Rv. 339620 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - PIANO REGOLATORE DI ROMA - INDEROGABILITA - RINUNCIA ALL'OSSERVANZA DELLE DISTANZE - NULLITA.*
Stato
decisa il 1969-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339620-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - PIANO REGOLATORE DI ROMA - INDEROGABILITA - RINUNCIA ALL'OSSERVANZA DELLE DISTANZE - NULLITA.*

Le norme relative alle distanze del piano regolatore di Roma contengono una disciplina piu ampia e piu rigorosa di quella tracciata dall'art 873 cod civ e sono di carattere assoluto e inderogabili. Uguale carattere deve riconoscersi alle norme del regolamento edilizio per l'agro rossano, essendosi volute raggiungere identiche finalita ed essendosi voluti tutelare con uguale rigore identici interessi. Pertanto, sono nulle le clausole di rinuncia alle distanze stabilite dalle dette norme. (V.2459-65 1745-62 2265-58 384-56 1535-48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 869, Legge 06/07/1931 num. 981 art. 2, Legge 06/07/1931 num. 981 art. 3, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)