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Sez. 2, Sentenza n. 503 del 08/02/1975 (Rv. 373802 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - DEROGABILITA PER CONVENZIONE PRIVATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373802-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - IN GENERE - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - DEROGABILITA PER CONVENZIONE PRIVATA - ESCLUSIONE.*

Mentre sono derogabili mediante accordi tra le parti le Disposizioni dell'art 873 cod civ (che mirano unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche), la derogabilita non sussiste per le Disposizioni dei regolamenti comunali o piani regolatori, essendo le relative norme dirette, piu che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali, pubblici, in materia urbanistica. (V 634/72, mass n 356690; 945/70, mass n 346391; (V 1097/69, mass n 339620).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)