diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 11170 del 27/10/1995 (Rv. 494398 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Azioni possessorie, azioni di nunciazione, azioni cautelari nei confronti della P.A. - Esperibilità innanzi al giudice ordinario - Condizioni - Lesione del diritto di proprietà o del possesso del privato con attività materiale della P.A...
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494398-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI

Le azioni possessorie, quelle di nunciazione, quelle cautelari ex art. 700 cod. proc. civ. e quelle petitorie sono esperibili davanti al giudice ordinario, nei confronti della pubblica amministrazione (o di chi agisca per conto di essa), solo quando il comportamento perseguito da quest'ultima non si ricolleghi ad atti o provvedimenti amministrativi, emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri discrezionali ad essa spettanti, di contenuto ablativo (sia pure in senso lato), idonei ad incidere nella sfera giuridica del privato, ma si concreti in una mera attività materiale che invada la sfera giuridica e patrimoniale del privato, ledendo beni di cui questi assuma di essere proprietario o possessore (nella specie, le sezioni unite della S.C., in applicazione dell'enunciato diritto, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad un'azione possessoria proposta da un privato contro la S.p.a. Ferrovie del Sud Est, che, nel sopprimere un passaggio a livello e sostituirlo con dei muri lungo la linea ferrata, aveva impedito all'attore il passaggio lungo la strada così ostruita. La S.C. ha anche affermato l'irrilevanza, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione, della circostanza che la giunta municipale avesse approvato la soppressione del passaggio a livello proposta dalle Ferrovie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)