Sez. U, Sentenza n. 9469 del 19/12/1987 (Rv. 456576 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - DOMANDA PROPOSTA DA UN PRIVATO PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI DAI DANNI CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI MATERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE - (CASO DI INOSSERVANZA, NELL'ESECUZIONE O MANUTENZIONE DI OPERA PUBBLICA, DELLE COMUNI CAUTELE NECESSARIE AD EVITARE DANNO AL TERZO) - CONDANNA DI QUESTA ULTIMA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO AD UN "FACERE" SPECIFICO - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - DOMANDA PROPOSTA DA UN PRIVATO PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI DAI DANNI CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI MATERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE - (CASO DI INOSSERVANZA, NELL'ESECUZIONE O MANUTENZIONE DI OPERA PUBBLICA, DELLE COMUNI CAUTELE NECESSARIE AD EVITARE DANNO AL TERZO) - CONDANNA DI QUESTA ULTIMA DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO AD UN "FACERE" SPECIFICO - AMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo ad azioni od omissioni della pubblica amministrazione, che non siano riconducibili a provvedimenti o comunque scelte effettuate nell'Esercizio dei suoi poteri autoritativi, ma integrino meri comportamenti materiali, come nel caso dell'inosservanza, nell'esecuzione o manutenzione di opera pubblica, delle comuni cautele necessarie ad evitare danno al terzo, questi, ove subisca una lesione dei propri diritti, può chiedere ed ottenere dal giudice ordinario anche la condanna ad un "facere" a carico dell'amministrazione, non essendo applicabile il divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali di detto giudice per il diverso caso delle attività pubblicistiche dell'amministrazione medesima. (V 5834/84, mass n 437515; (V 6363/82, mass n 423992).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 1, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)