Sez. 2, Sentenza n. 5897 del 12/12/1978 (Rv. 395726 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - IMPORTAZIONI - TRASFERIMENTO DI VALUTA ALL'ESTERO - INTESTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA - VALORE MERAMENTE INDIZIARIO CIRCA I SOGGETTI RISPETTIVAMENTE DEBITORI O CREDITORI NEL RAPPORTO COMMERCIALE - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO - NULLITA DERIVANTE DALLE NORME VALUTARIE SUL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CAPITALI - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - IMPORTAZIONI - TRASFERIMENTO DI VALUTA ALL'ESTERO - INTESTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA - VALORE MERAMENTE INDIZIARIO CIRCA I SOGGETTI RISPETTIVAMENTE DEBITORI O CREDITORI NEL RAPPORTO COMMERCIALE - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EFFETTUARSI ALL'ESTERO - NULLITA DERIVANTE DALLE NORME VALUTARIE SUL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CAPITALI - ESCLUSIONE.*
L'intestazione della documentazione prescritta per procedere al trasferimento di valuta all'estero in corrispettivo di acquisti in importazione puo avere soltanto efficacia di presunzione, superabile con la prova contraria, nell'accertamento dei soggetti che rispettivamente sono debitori o creditori nel singolo rapporto commerciale. Ne le norme valutarie, intese ad evitare l'esodo dei capitali dal territorio nazionale, rendono nulle, per illiceita, le obbligazioni di pagamento di una somma da effettuarsi all'estero, ma incidono soltanto sulle modalita di esecuzione del pagamento. (nella specie, una societa tedesca aveva chiesto il saldo del pagamento di una fornitura di merci producendo in giudizio una lettera del convenuto contenente un riconoscimento titolato del debito, e il convenuto si era difeso producendo una serie di documenti dai quali risultava che le merci in contestazione erano state acquistate da una ditta iugoslava. La suprema Corte, nel ribadire il valore solo presuntivo della documentazione del convenuto, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto che nella specie vi era stata un'operazione di intermediazione nella quale era rimasta coinvolta la ditta iugoslava, la quale era stata fatta apparire come diretta fornitrice delle merci). (Conf 4673/77, mass n 388272; (Conf 3175/75, mass n 381954; (Conf 1965/70, mass n 348011).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DM 06/12/1934 art. 9, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)