Sez. 2, Sentenza n. 156 del 17/01/1983 Cc. (dep. 08/03/1983) Rv. 160957 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROCEDIMENTO DI RIESAME - NATURA DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROCEDIMENTO DI RIESAME - NATURA DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
La richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, prevista dall'art. 263 bis cod. proc. pen., non presenta gli estremi dell'impugnazione, ma costituisce una semplice sollecitazione del potere-dovere di controllo di legittimità e di merito, attribuito al tribunale della libertà. Tale natura si desume dalla non obbligatorietà dell'allegazione di motivi a sostegno dell'istanza di riesame (l'art. 263 bis cod. proc. pen. non richiama l'art. 201 cod. proc. pen.), dall'inesistenza dell'effetto devolutivo ed estensivo, nonché dalla previsione di una revoca automatica del provvedimento restrittivo nel caso di omessa pronuncia entro i termini indicati dall'art. 263 ter cod. proc. pen.. (Conf mass n 158713; (Conf mass n 158314; (Conf mass n 158039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)