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Sez. 5, Sentenza n. 18853 del 10/12/2003 (Rv. 568765 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile appartenente a società per azioni - Reddito fondiario - Produzione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Esenzione venticinquennale ILOR - Insussistenza - Componente positiva del reddito d'impresa - Affermazione.
Stato
decisa il 2003-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568765-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di determinazione della base imponibile di imposte dirette, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 917 del 1986, gli immobili appartenenti ad imprese commerciali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, costituiscono beni strumentali dell'impresa, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione o in comodato (salvo quanto disposto dall'art. 77 dello stesso d.P.R. per l'imprenditore individuale), e non si considerano produttivi di reddito fondiario. Pertanto, tali immobili, a partire dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 917 del 1986, sono componenti positive del reddito d'impresa e non danno luogo all'esenzione venticinquennale ai fini dell'ILOR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 77, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)