Sez. 3, Sentenza n. 1490 del 10/02/1995 (Rv. 490372 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Possibilità legali di esercizio del diritto - Rilevanza - Semplice impedimento soggettivo - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
L'art. 2935 cod civ., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce ad una possibilità legale di esercizio del diritto e non ad un semplice impedimento soggettivo, quale l'ignoranza del danneggiato sulla identità della persona obbligata a risarcirgli i danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)