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Sez. L, Sentenza n. 4575 del 12/07/1988 (Rv. 459482 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO DESTINATO TEMPORANEAMENTE MA NON IN VIA PROVVISORIA OD OCCASIONALE AD ESEGUIRE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA ALL'ESTERO - CARATTERE RETRIBUTIVO O RISARCITORIO DELL'EROGAZIONE O CARATTERE MISTO DELLA MEDESIMA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVO ALLA NATURA DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ ESTERO E DELLA COSIDDETTA AGGIUNTA DI FAMIGLIA CORRISPOSTA IN VALUTA LOCALE.*
Stato
decisa il 1988-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459482-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - LAVORO DESTINATO TEMPORANEAMENTE MA NON IN VIA PROVVISORIA OD OCCASIONALE AD ESEGUIRE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA ALL'ESTERO - CARATTERE RETRIBUTIVO O RISARCITORIO DELL'EROGAZIONE O CARATTERE MISTO DELLA MEDESIMA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVO ALLA NATURA DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ ESTERO E DELLA COSIDDETTA AGGIUNTA DI FAMIGLIA CORRISPOSTA IN VALUTA LOCALE.*

Con riguardo ad un emolumento corrisposto ad un lavoratore destinato temporaneamente, ma non in via provvisoria od occasionale, ad eseguire la prestazione lavorativa in uno stato estero, l'accertamento del giudice del merito circa il carattere retributivo o risarcitorio dell'erogazione oppure circa il carattere misto dell'erogazione stessa - in quanto diretta sia a compensare il dipendente della maggiore gravosità della prestazione lavorativa in un Paese straniero sia a sollevarlo da quelle maggiori spese (elevato costo della vita, diverso potere di acquisto della moneta ecc.) determinate dalla sua destinazione all'estero - è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (nella specie, concernente la Determinazione del trattamento di fine rapporto, la suprema Corte ha ritenuto corretta l'affermazione, da parte dell'impugnata sentenza, del carattere misto della cosiddetta indennità estero ed ha invece censurato l'affermazione del carattere interamente retributivo della cosiddetta aggiunta di famiglia, corrisposta in valuta locale, osservando che questa, avendo la medesima funzione dell'indennità estero, non avrebbe potuto essere assoggettata ad un regime diverso). (V 3914/87, mass n 452768; (V 3914/87, mass n 452769; (V 1439/87, mass n 450897; (V 3232/85, mass n 440905; (V 3232/85, mass n 440906).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)