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Sez. U, Sentenza n. 564 del 14/01/2009 (Rv. 606047 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Ricorribilità per cassazione - Limiti - Violazione dell'art. 2697 cod. civ. - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606047-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà; ne consegue che la violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)