Sez. 6, Sentenza n. 11462 del 12/06/1997 Ud. (dep. 15/12/1997) Rv. 209696 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Divieto di acquisizioni probatorie - Prova documentale - Sull'avvenuto risarcimento del danno - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La richiesta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti", con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non è suscettibile di modificazioni e con la precisazione che solo in base agli elementi già acquisiti deve formarsi la "res iudicanda" in essa compresi gli aspetti relativi anche alle circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie, neppure di tipo documentale. (Fattispecie relativo al rifiuto di dar ingresso nel processo alla prova documentale dell'avvenuto risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)