Sez. 1, Sentenza n. 10766 del 23/05/2005 (Rv. 581486 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Opposizione ex art. 22 legge 689/1981 - Alternatività rispetto al ricorso amministrativo - Conseguenze - Termine di cui all'art. 203 del codice della strada - Applicabilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Il ricorso al prefetto previsto dall'art. 203 del codice della strada si pone - secondo l'interpretazione adeguatrice di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 1994 - come rimedio alternativo rispetto a quello giurisdizionale; pertanto, il termine per impugnare dinanzi al giudice di pace il verbale di accertamento dell'infrazione è il medesimo(sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione) previsto per il ricorso amministrativo qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)