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Sez. U, Sentenza n. 16181 del 21/12/2001 (Rv. 551327 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Opposizione al giudice - Previo ricorso al prefetto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551327-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada, ai sensi dell'art. 203 del codice della strada (approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non costituisce - stante l'incompatibilità col sistema costituzionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.) di un principio di riserva di amministrazione - presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo ricorso di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l'interessato, indipendentemente da esso, rivolgersi al giudice per contestare la soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)