Sez. 1, Sentenza n. 5046 del 05/04/2001 (Rv. 545587 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di infrazione - Omesso ricorso amministrativo e giurisdizionale - Definitività - Opposizione - Preclusione - Successiva notifica di ordinanza - ingiunzione - Irrilevanza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione si pone in alternativa con l'opposizione innanzi al pretore (secondo l'interpretazione adeguatrice di cui alla sent. Della Corte Cost. n. 255 del 1994); in caso di mancata proposizione sia del ricorso amministrativo che di quello giurisdizionale l'accertamento diviene definitivo e il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, rimanendo preclusa ogni opposizione, a nulla rilevando la successiva notifica di un'ordinanza - ingiunzione che non costituisce titolo della sanzione ma ha il solo valore di invito al pagamento.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Legge 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)