Sez. 1, Sentenza n. 13872 del 24/09/2002 (Rv. 557540 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Notifica - Ricorso al prefetto - Mancata presentazione - Pagamento in forma ridotta - Mancanza - Conseguenze - Esecutività del titolo - Rimedio giurisdizionale - Opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1989 - Verbale di accertamento - Assimilabilità all'ordinanza ingiunzione ex legge n. 689 del 1981 - Mancata impugnazione - Conseguenza - Deduzione e riesame in sede giurisdizionale di ragioni di doglianza - Preclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce, ai sensi dell'art. 203, comma terzo, del nuovo codice della strada, titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, pur in assenza della previa ordinanza ingiunzione prefettizia (che può, ovviamente, trovare luogo solo in caso di presentazione di ricorso al prefetto) è da individuare, in mancanza di una specifica previsione normativa, nell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che devolve al pretore - secondo la formulazione originaria della disposizione e poi, a seguito della modifica ad essa recata dall'art. 97, comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, "al giudice" - la cognizione delle cause di opposizione alla predetta ordinanza ingiunzione, assimilandosi il verbale di accertamento a tale ordinanza, in quanto atto definitorio del procedimento sanzionatorio. Ne consegue che qualora nel termine stabilito dalla legge l'interessato non acceda né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del prefetto, e preclude la deduzione ed il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 97 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)