Sez. L, Sentenza n. 1753 del 01/03/1985 (Rv. 439705 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO - IMPRESA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA - DIRITTO AI PREDETTI SGRAVI - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO - IMPRESA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA - DIRITTO AI PREDETTI SGRAVI - CONDIZIONI.*
Ai fini del godimento degli sgravi dagli oneri sociali previsti dalla legge n. 1089 del 1968 per le imprese del Mezzogiorno va verificata - in ipotesi d'impresa di navigazione marittima - la effettiva sussistenza di un collegamento della nave col territorio, collegamento che è rappresentato, non dalla dislocazione nel Mezzogiorno della Sede sociale o del porto di iscrizione delle navi, bensì dalla rotta abituale seguita dalle navi che interessi esclusivamente, o prevalentemente, territori del Mezzogiorno con scali di transito e punti di partenza o di arrivo, di tal che - giusta la ratio perseguita dalla legge citata - la nave divenga strumento di sostegno dell'occupazione anche sotto il profilo dei benefici indiretti derivanti dalle attività indotte. (V 1838/84, mass n 433907; (V 3643/83, mass n 425535; (V 4914/81, mass n 415659; (Conf 4162/84, mass n 436119).*
Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)