Sez. L, Sentenza n. 1838 del 16/03/1984 (Rv. 433907 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ARTT. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 E 1 DEL D.L. N. 429 DEL 1971 - IMPRESA DI PESCA OCEANICA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI EX ARTT. 18 DEL D.L. N. 918 DEL 1968 E 1 DEL D.L. N. 429 DEL 1971 - IMPRESA DI PESCA OCEANICA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Avuto riguardo alla ratio della normativa, volta a favorire la permanenza e l'insediamento di aziende nel meridione, deve ritenersi che gli sgravi contributivi previsti, per le aziende industriali ed artigiane, dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089), nonché dall'art. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971 n. 590), spettino anche all'impresa di pesca oceanica che, pur esercitando in alto mare, e perciò fuori dell'ambito territoriale cui è collegata la concessione delle provvidenze, una parte rilevante (pesca, lavorazione e conservazione del pescato) della propria attività (che è di natura industriale anche per quanto concerne il mero trasporto), abbia in uno scalo del meridione il centro di riferimento normale e necessario dell'attività stessa, risultando tale collegamento evidenziato dai criteri formali della Sede legale dell'impresa e dell'iscrizione delle navi nel compartimento marittimo, e sostanziali, quali il completamento del ciclo produttivo nello scalo anzidetto e l'impiego - sia a bordo che a terra - di manodopera locale. (V 3643/83, mass n 425535; (V 4914/81, mass n 415659).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Preleggi art. 12, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 590
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)