Sez. 1, Sentenza n. 23261 del 31/10/2014 (Rv. 633056 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Cessione di credito "pro solvendo" - Mezzo anormale di pagamento - Condizioni - Accertamento in concreto della funzione solutoria della cessione - Necessità - Criteri - Estinzione dell'obbligazione originaria - Prova - Onere del curatore - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
La cessione di credito "pro solvendo", in quanto diretta all'estinzione di un'obbligazione del cedente come effetto ultimo di un negozio giuridico soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello per cui il pagamento è dovuto, integra, ai fini dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall., un mezzo anormale per il pagamento stesso, fermo restando che può essere stipulata anche a scopo di garanzia, sicché, attesa la diversità, in tal caso, delle condizioni per l'assoggettamento a revocatoria fallimentare, è necessario accertare in concreto l'effettiva funzione solutoria in ragione della sua eventuale destinazione all'eliminazione o alla riduzione di una pregressa esposizione passiva. L'individuazione della finalità dipende unicamente dal contesto oggettivo e soggettivo della cessione medesima, e non da quello del successivo pagamento del credito ceduto, producendosi l'estinzione dell'obbligazione originaria solo con la riscossione di quel credito, per cui la stessa deve essere provata dal curatore che agisca per la revoca della cessione e per le restituzioni conseguenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)