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Sez. L, Sentenza n. 7055 del 27/08/1987 (Rv. 455223 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO GIORNALISTICO - REDATTORE E COLLABORATORE FISSO - DIFFERENZE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI DELLE DUE QUALIFICHE.*
Stato
decisa il 1987-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455223-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO GIORNALISTICO - REDATTORE E COLLABORATORE FISSO - DIFFERENZE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI DELLE DUE QUALIFICHE.*

Con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico, i tratti distintivi tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso sono costituiti, non già dai contenuti dell'attività svolta, ma dalla quotidianità delle prestazioni e dall'osservanza di un orario di lavoro, nei limiti compatibili con la specialità di tale rapporto; pertanto, mentre la qualifica di redattore compete ai corrispondenti e agli inviati, i quali compilino articoli di informazione e commenti di carattere politico, oppure servizi riguardanti particolari avvenimenti, nonché ai giornalisti professionisti che prestino la loro attività quotidiana con l'osservanza dell'orario di lavoro nelle redazioni (anche distaccate) o nella direzione, ovvero provvedano alla scelta, revisione ed eventuale rielaborazione di articoli, invece il rapporto di collaborazione fissa non richiede l'impegno di un'attività quotidiana con l'Obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, ma presuppone soltanto la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, senza che l'Obbligo del giornalista di porre a disposizione la propria opera venga meno tra una prestazione ed un'altra. (V 1073/85, mass n 439207).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 6, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)