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Sez. L, Sentenza n. 8260 del 28/07/1995 (Rv. 493466 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Qualifica di redattore - In riferimento a posizioni di lavoro non espressamente previste dalla contrattazione collettiva - Configurabilità - Elementi differenziali rispetto alle qualifiche di collaboratore fisso e di corrispondente - Individuazione - Svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica - Irrilevanza - Quotidianità della prestazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493466-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore, è configurabile anche con riferimento a posizioni di lavoro diverse da quelle per cui l'art. 5 del c.c.n.l. 10 gennaio 1959 (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153), e le analoghe disposizioni dei successivi contratti collettivi, impongono l'utilizzazione di giornalisti professionisti o espressamente prevedono la qualifica di redattore, e in particolare anche con riferimento a casi (diversi da quelli espressamente previsti) di svolgimento di attività fuori sede e senza l'osservanza di un particolare orario di lavoro. Tuttavia, ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, mentre non è di per sè sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e l'esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi). In caso, poi, di accertata eccedenza delle attività svolte dal lavoratore rispetto a quelle del normale corrispondente, può configurarsi il diritto del medesimo ad un'integrazione della retribuzione ex art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ricondotto alla qualifica di redattore l'attività di raccolta, trasmissione e verifica di notizie, redazione di articoli, assistenza agli inviati, svolta da un giornalista a favore di un periodico di particolare importanza, operando, in maniera decentrata, presso una grande città e con riferimento agli argomenti alla stessa relativi, senza adeguatamente accertare, in base agli esposti principi, l'esistenza dei requisiti della qualifica di redattore e di elementi di differenziazione rispetto alle mansioni di corrispondente e di collaboratore fisso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)