Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 30/03/1992 (Rv. 476482 - 01)
Giudizio civile e penale (rapporto) - Assoluzione dell'imputato - Per amnistia | Condanna generica alle restituzioni ed al risarcimento in favore della parte civile - Pronuncia di primo grado a carico dell'imputato - Dichiarazione di estinzione del reato per amnistia da parte del giudice di appello - Conferma dei capi di sentenza concernenti gli interessi civili - Efficacia vincolante nel successivo giudizio civile - Limiti.
Giudizio civile e penale (rapporto) - Assoluzione dell'imputato - Per amnistia
Quando nei confronti dell'imputato sia stata pronunciata in primo grado condanna generica alle restituzioni ed al risarcimento in favore della parte civile, la sentenza del giudice di appello, che nel dichiarare il reato estinto per amnistia, confermi, in applicazione dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405, la decisione di primo grado ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, ha efficacia vincolante nel successivo giudizio civile soltanto nei confronti del soggetto contro cui è stata esercitata l'azione civile nel processo penale e non anche nei confronti del responsabile civile nei cui confronti non sia stata emessa alcuna pronuncia, perché estromesso dal processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)