Sez. L, Sentenza n. 3914 del 27/04/1996 (Rv. 497274 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA | Con condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni a favore della parte civile - Giudizio civile in ordine alla responsabilità dell'imputato - Carattere vincolante della sentenza d'estinzione del reato - Fattispecie relativa all'affermazione del carattere vincolante della sentenza penale in ordine alla fondatezza dell'addebito disciplinare ma non alla sussistenza della giusta causa del licenziamento conseguitone.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA
La sentenza del giudice di appello penale resa ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., che dichiara estinto il reato per amnistia con la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni a favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, spiega autorità vincolante in ordine alla responsabilità dell'imputato medesimo nel giudizio civile instaurato dal danneggiato. (Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale, confermata dalla S.C., ha considerato il fatto materiale accertato dal giudice penale come fonte di responsabilità del lavoratore ai fini del giudizio sulla fondatezza dell'addebito disciplinare, procedendo poi ad un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie acquisite per verificare la sussistenza della dedotta giusta causa di licenziamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)