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Sez. 3, Sentenza n. 2945 del 21/06/1989 (Rv. 463145 - 01)

LOCAZIONI - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - PROPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI IN APPELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463145-01

LOCAZIONI - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - PROPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI IN APPELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il divieto di proporre nuove eccezioni previsto dall'art. 416 cod. proc. civ., applicabile anche al procedimento in tema di recesso dal rapporto locativo, per il richiamo contenuto negli artt. 59, ultimo comma e 46 legge 27 luglio 1978 n. 392, si riferisce alle eccezioni in senso proprio, concernenti fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, e non anche alle eccezioni in senso improprio o mere difese, dirette a negare la esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda, sia pure a seguito di circostanze verificatesi nel corso del giudizio di merito, di primo o secondo grado. Pertanto il conduttore può dedurre anche in appello il venire meno della dedotta necessità per avere il locatore ottenuto la disponibilità di altro immobile idoneo a soddisfare l'esigenza per la quale aveva agito in giudizio, non costituendo detta deduzione una eccezione in senso proprio. (V 286/89, mass n 461446).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)