Sez. 3, Sentenza n. 9457 del 11/11/1994 (Rv. 488535 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Inammissibilità di nuove eccezioni - Portata.
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Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità di nuove eccezioni stabilita per il giudizio d'appello dall'art. 437 comma secondo cod. proc. civ., riguardano non solo le eccezioni in senso stretto riservate al potere dispositivo della parte, ma attiene anche alle contestazioni della fondatezza della domanda che si risolvono nella generica deduzione di elementi di fatto già conosciuti nel corso dell'istruttoria di primo grado e ivi non dedotti, essendo precluso all'appellante ampliare il tema del dibattito in relazione alle sue esigenze difensive.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)