Sez. 3, Sentenza n. 983 del 27/01/1995 (Rv. 490029 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE | Giudizio promosso dal conduttore ex art. 69 legge n. 392 del 1978 - Giudizio di appello - Eccezione del locatore di diversa scadenza del contratto non proposta in primo grado - Ammissibilità - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, come quelle di locazione, l'inammissibilità di nuove eccezioni nel giudizio d'appello stabilita dall'art. 437 comma secondo cod. proc. civ., riguarda oltre le eccezioni in senso proprio, le contestazioni della fondatezza della domanda che si risolvono nella generica deduzione di elementi di fatto già conosciuti nel corso dell'istruttoria di primo grado ed ivi non dedotti, essendo precluso all'appellante di ampliare il tema del dibattito in relazione alle sue esigenze difensive. Ne deriva che nel giudizio promosso dal conduttore per conseguire l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ai sensi dell'art. 69 legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore convenuto non può eccepire per la prima volta in appello una diversa scadenza del contratto di locazione, non contestata nel giudizio di primo grado, allo scopo di farvi conseguire la valutazione giuridica del rilascio dell'immobile come recesso del conduttore, con conseguente esclusione del diritto del conduttore stesso alla chiesta indennità per la perdita dell'avviamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)