Sez. 3, Sentenza n. 286 del 20/01/1989 (Rv. 461446 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N.392 COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DI QUEST'ULTIMO O DEL CONDUTTORE - CONTENUTO RISPETTIVO - PROPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI IN APPELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N.392 COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ONERE PROBATORIO A CARICO DI QUEST'ULTIMO O DEL CONDUTTORE - CONTENUTO RISPETTIVO - PROPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI IN APPELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema di recesso del locatore dal contratto, mentre spetta allo stesso dimostrare la propria situazione personale e familiare che dà luogo alla necessità di disporre dell'immobile locato, grava invece sul conduttore l'Onere di provare le circostanze di fatto idonee a contrastare tale dedotta necessità, come la disponibilità, da parte del locatore, di altro alloggio idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative e non occupato da terzi che possano vantare diritti alla detenzione dell'immobile stesso. Detta allegazione, costituendo una eccezione in senso proprio, non può essere addotta per la prima volta nel giudizio di appello, stante il divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (applicabile anche alle controversie in materia locatizia per il richiamo effettuato dall'art. 51 della legge n. 392 del 1978), salvo che la disponibilità dell'altro alloggio si sia verificata dopo la sentenza di primo grado, dovendo la necessità del locatore essere valutata sempre con riguardo al momento della decisione, anche se di appello. (V 328/88, mass n 456892, sulla seconda parte; (V 5565/84, mass n 437238, sulla seconda parte; (Conf 3096/86, mass n 446107, sulla prima parte; (Conf 472/83, mass n 425270, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)