Sez. 1, Sentenza n. 9541 del 12/06/2012 (Rv. 623114 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Espropriazione parziale - Nozione e presupposti - Impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore della parte di suolo in sè considerata - Necessità - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriazione parziale si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa. Ne deriva che l'espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato, abbia o meno questo i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 cod. civ., non è riconducibile nell'ambito dell'espropriazione parziale e delle regole ad essa attinenti, se l'unico proprietario dell'insieme non riceva un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in sè considerato. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato l'esclusione dei criteri indennitari previsti per l'espropriazione parziale avendo il giudice di merito ritenuto insussistente l'unitarietà economica e funzionale tra l'oggetto del provvedimento ablativo e la parte del bene residua, plausibilmente valutando le caratteristiche del complesso immobiliare, la mancata destinazione ad azienda agricola ovvero ad agriturismo, la non sopravvenuta interdizione materiale dei fondi).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)