Sez. 1, Sentenza n. 13455 del 20/06/2011 (Rv. 618295 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale - Natura pertinenziale dell'area - Rilevanza ai fini risarcitori - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione parziale per pubblica utilità, la natura pertinenziale di parte dell'area espropriata non riveste alcuna rilevanza nella liquidazione del risarcimento, che va operata in misura pari alla differenza tra il valore dell'intera area prima dell'espropriazione e quello successivo della porzione residua, senza necessità di una determinazione specifica del valore delle singole componenti dell'immobile.
Riferimenti normativi: Legge 20/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)