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Sez. L, Sentenza n. 5822 del 06/11/1982 (Rv. 423566 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - IMPIEGATO - SALARIATO - DIRIGENTE - RISPETTIVE NOZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423566-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - IMPIEGATO - SALARIATO - DIRIGENTE - RISPETTIVE NOZIONI.*

Nel campo del lavoro agricolo, alla stregua dell'art. 3 del C.C.n.L. 21 ottobre 1958 per gli impiegati di aziende agricole e forestali, reso esecutivo "erga omnes" con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1010, così come per il contratto collettivo 30 luglio 1938, la figura del fattore di campagna designa l'impiegato di concetto, che, senza attingere ai poteri d'iniziativa ed alle ampie facoltà discrezionali del dirigente (vedi C.C.n.L. 6 agosto 1957, generalmente obbligatorio in virtù dello stesso d.P.R. n. 1010 del 1960), collabora con il conduttore, o chi per lui, nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto d'iniziativa, nell'ambito delle facoltà affidategli e secondo le consuetudini locali. (Conf 532/81, mass n 411013; (Conf 808/69, mass n 339136).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2138, Contr. Coll. 30/07/1938, Contr. Coll. 06/08/1957, Contr. Coll. 21/10/1958 num. 3, DPR 14/07/1960 num. 1010 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)