Sez. 2, Sentenza n. 808 del 13/03/1969 (Rv. 339136 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - QUALIFICA DI IMPIEGATO - SPETTANZA - MANCANZA DI AUTONOMIA E DISCREZIONALITA - QUALIFICA DI IMPIEGATO D'ORDINE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - FATTORE DI CAMPAGNA - QUALIFICA DI IMPIEGATO - SPETTANZA - MANCANZA DI AUTONOMIA E DISCREZIONALITA - QUALIFICA DI IMPIEGATO D'ORDINE.*
Nel campo agricolo sono impiegati d'ordine o ausiliari coloro che, nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziative assolvono mansioni di natura intellettuale, anche limitate e modeste di mera applicazione, alle dirette dipendenze del titolare dell'azienda o dei dirigenti o degli impiegati di concetto. Al fattore di campagna spetta la qualifica di impiegato anziche quella di operaio, non solo quando egli sia fornito di potere di iniziativa, di autonomia e di discrezionalita, ma anche quando, senza autonomia ed iniziativa, svolga funzioni di modesto livello intellettuale, per l'attuazione da parte degli altri lavoratori delle istruzioni dell'imprenditore. L'assenza di autonomia o di discrezionalita, e la necessita di esecuzione delle istruzioni ricevute giornalmente o a lunghi e medi intervalli di tempo, giustificano l'inquadramento nella categoria di impiegato d'ordine, non in quella di operaio.*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/10/1958 num. 3, Cod. Civ. art. 2138, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)