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Sez. 1, Sentenza n. 4502 del 29/04/1997 Ud. (dep. 15/05/1997) Rv. 207593 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Provvedimento amministrativo - Accertamento della necessità di intervenire - Richiesto dalla norma incriminatrice - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207593-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA

La previsione incriminatrice dell'art. 677 cod. pen., incentrata sulla mera omissione dell'obbligo di provvedere ai lavori occorrenti per rimuovere la fonte di pericolo, prescinde dall'emissione di un provvedimento amministrativo che accerti e formalmente notifichi all'obbligato la necessità di intervenire, derivando questa direttamente dalla legge, sul presupposto di fatto dell'obbiettiva sussistenza di una minaccia di rovina dell'immobile (o di una sua parte) e, dunque, di una situazione di pericolo per l'altrui incolumità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)