Sez. 1, Sentenza n. 34112 del 13/07/2001 Cc. (dep. 18/09/2001) Rv. 219758 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Ordinanza impositiva dell'esecuzione dei lavori - Mancata specificazione dei lavori necessari e brevità del termine concesso per la loro esecuzione - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA
L'obbligo, penalmente sanzionato dall'art.677, comma terzo, cod. pen., di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove attuato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, per cui nessun rilievo può assumere, ai fini dell'esclusione del reato, la brevità del termine concesso dal medesimo provvedimento per l'esecuzione dei lavori come pure il fatto che questi ultimi non siano specificati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)