Sez. 1, Sentenza n. 233 del 21/11/2007 Ud. (dep. 07/01/2008) Rv. 238809 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Provvedimento amministrativo impositivo dell'esecuzione dei lavori - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA
L'obbligo, la cui inosservanza è punita dall'art. 677, comma terzo, cod. pen., di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della P.A. che, se adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza, sicchè la brevità del termine concesso dal provvedimento stesso per l'esecuzione dei lavori e il fatto che questi ultimi non siano specificati non assume rilevanza ai fini dell'esclusione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)