Sez. U, Sentenza n. 3679 del 16/02/2009 (Rv. 607066 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Azione risarcitoria promossa da dipendente di una IPAB - Dedotta responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. - Titolo contrattuale di detta responsabilità - Sussistenza - Giurisdizione del giudice ordinario anche nel regime precedente al d.lgs. n. 80 del 1998 - Configurabilità - Condizioni - Assenza di prova sulla natura pubblica dell'IPAB - Necessità - Onere probatorio - A carico dell'interessato alla dimostrazione della pubblicità dell'ente - Modalità di assolvimento - Produzione in giudizio dello statuto dell'IPAB - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La domanda proposta da un dipendente di una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) per ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno a titolo di responsabilità, di carattere contrattuale, per la violazione dell'obbligo di protezione, ex art. 2087 cod. civ., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel regime previgente a quello disciplinato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come nella specie, essendosi verificato l'evento dannoso - lesioni personali patite dal dipendente a seguito di condotta violenta di altro collega di lavoro - nell'anno 1996), ove all'IPAB non possa ascriversi natura di ente pubblico (che non necessariamente possiede) in assenza di congruente prova in tal senso, della quale è onerata la parte interessata a dimostrare detta natura, da fornirsi tramite la produzione in giudizio dello statuto dell'Istituzione medesima, quale atto dal quale non si può prescindere per desumere gli elementi (origine, struttura e fonti di finanziamento) al riguardo rilevanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPCM 16/02/1990 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)