Sez. U, Sentenza n. 4814 del 14/07/1983 (Rv. 429705 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DECORSO DEL TERMINE - INIZIO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE - CALCOLO - GIORNO 16 SETTEMBRE - INCLUSIONE - SCADENZA - 14 NOVEMBRE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DECORSO DEL TERMINE - INIZIO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE - CALCOLO - GIORNO 16 SETTEMBRE - INCLUSIONE - SCADENZA - 14 NOVEMBRE.*
In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, il quale stabilisce che, "se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo", va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo" del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 primo comma cod. proc. civ.. ne consegue che il termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata nel periodo feriale, viene a scadere il giorno 14 novembre. (Conf 3943/82; (Conf 3152/77, mass n 386687; (contra 755/81, mass n 411230; (contra 2971/74, mass n 371413).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)