Sez. 1, Sentenza n. 8686 del 10/04/2013 (Rv. 626023 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Pagamento di credito concorsuale - Effetto interruttivo e sospensivo della domanda - Inammissibilità delle domande proposte con rito ordinario - Irrilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La domanda di pagamento di un credito concorsuale, proposta nei confronti del curatore fallimentare secondo il rito ordinario, anziché nei modi previsti dalla speciale procedura della insinuazione al passivo, pur essendo certamente inammissibile, non impedisce l'effetto interruttivo e sospensivo delle prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma primo e secondo, e 2945, comma secondo, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)