diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 12356 del 01/10/1999 Ud. (dep. 30/10/1999) Rv. 215008 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) | Mancata impugnazione del P.M. - Confisca di una autovettura sequestrata - Violazione del divieto di "reformatio in pejus" - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215008-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA)

La disposizione dela confisca da parte del giudice di appello in assenza di una precedente statuizione al riguardo da parte del giudice di primo grado e di una impugnazione del pubblico ministero, costituisce "reformatio in pejus" della decisione in violazione del divieto disposto dall'art.597 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)