Sez. 6, Sentenza n. 26268 del 28/06/2006 Ud. (dep. 27/07/2006) Rv. 235080 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro preventivo di beni funzionale alla confisca - Adottabilità da parte del giudice dell'appello - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, il sequestro adottato in previsione della confisca obbligatoria a norma dell'articolo 12 sexies D.L. 306/92 è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza. Ne consegue che qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della detta misura di sicurezza, non è consentito al giudice d'appello disporre il prodromico sequestro preventivo di cui al quarto comma dell'articolo 12 sexies D.L. 306/92, in quanto sarebbe in contrasto con il principio devolutivo e del divieto di "reformatio in pejus" di cui all'articolo 597 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che alla confisca può provvedere il giudice della esecuzione, potendosi in tale sede dispiegare il contraddittorio sui presupposti del provvedimento ablatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 n. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)