Sez. 4, Sentenza n. 27998 del 25/06/2001 Cc. (dep. 11/07/2001) Rv. 219687 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) | Impugnazione del solo imputato - Patteggiamento in grado di appello - Confisca disposta dal giudice di appello - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Delitto in materia di stupefacenti - Restituzione del denaro sequestrato - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1930) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA)
In tema di impugnazioni, costituisce violazione del generale divieto di "reformatio in peius" (art.537, comma 3 del cod.proc.pen.), in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il provvedimento di confisca disposto per la prima volta dalla corte di appello a seguito di procedimento di applicazione pena in sede d'impugnazione promossa dal solo ricorrente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato "in parte qua" la sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, l'impossibilità di far luogo alla restituzione della somma di denaro, in quanto pertinente al reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)