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Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 01/04/2005 (Rv. 580237 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Dichiarato nelle more del giudizio di opposizione - Opponibilità al fallimento del decreto e della conseguente iscrizione di ipoteca giudiziale - Esclusione - Credito per le spese relative al giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca - Ammissione al passivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580237-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nella ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, essendo inopponibili al fallimento sia il decreto sia l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base ad esso, con la conseguenza che il creditore, stante appunto l'inopponibilità alla massa del primo e della seconda, neppure può ottenere l'ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 655 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)