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Sez. L, Sentenza n. 3113 del 21/04/1988 (Rv. 458612 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - CAPACITÀ DI GUADAGNO NON RIDOTTA OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE GIÀ ALL'EPOCA DELLA CONCESSIONE DELLA PENSIONE - INCLUSIONE - DOGLIANZA DELL'ASSICURATO CIRCA L'ESERCIZIO DEL POTERE DI REVOCA ANZICHÉ DI QUELLO DI ANNULLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458612-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - CAPACITÀ DI GUADAGNO NON RIDOTTA OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE GIÀ ALL'EPOCA DELLA CONCESSIONE DELLA PENSIONE - INCLUSIONE - DOGLIANZA DELL'ASSICURATO CIRCA L'ESERCIZIO DEL POTERE DI REVOCA ANZICHÉ DI QUELLO DI ANNULLAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*

La revoca della pensione d'Invalidità può essere disposta dall'INPS, non solo per il riacquisto della capacità di guadagno per il miglioramento delle condizioni fisiche o per la riqualificazione del beneficiario del trattamento pensionistico in attività lavorativa confacente al suo stato di Invalidità, non usurante ed avente i caratteri della continuità e della durata, ma anche - ed a maggior ragione - nel caso in cui la capacità di guadagno non fosse ridotta oltre il limite pensionabile già all'epoca della concessione della pensione; né in tale ultima ipotesi l'assicurato può lamentarsi del fatto che l'INPS, anziché esercitare il potere di annullamento (con efficacia ex tunc), abbia esercitato quello di revoca (con efficacia ex nunc) giacché egli non risente di alcun pregiudizio, ma viceversa ne trae vantaggio in relazione alla mancata restituzione dei ratei già percepiti indebitamente. (Conf 5688/86, mass n 448162; (Conf 5388/85, mass n 442624).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)