Sez. L, Sentenza n. 5688 del 19/09/1986 (Rv. 448162 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA PER INSUSSISTENZA ORIGINARIA DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE - AMMISSIBILITÀ - OMESSO ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DELL'INPS - RILEVANZA PER L'ASSICURATO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA PER INSUSSISTENZA ORIGINARIA DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE - AMMISSIBILITÀ - OMESSO ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DELL'INPS - RILEVANZA PER L'ASSICURATO - ESCLUSIONE.*
La revoca della pensione d'Invalidità può essere disposta dall'INPS, non solo per il riacquisto della capacità di guadagno per il miglioramento delle condizioni fisiche o per la riqualificazione del beneficiario del trattamento pensionistico in attività lavorativa confacente al suo stato di Invalidità, non usurante ed avente i caratteri della continuità e della durata, ma anche - ed a maggior ragione - nel caso in cui la capacità di guadagno non fosse ridotta oltre il limite pensionabile già all'epoca della concessione della pensione; né in tale ultima ipotesi l'assicurato può lamentarsi del fatto che l'INPS, anziché esercitare il potere di annullamento (con efficacia ex tunc), abbia esercitato quello di revoca (con efficacia ex nunc) giacché egli non risente di alcun pregiudizio, ma viceversa ne trae vantaggio in relazione alla mancata restituzione dei ratei già percepiti indebitamente. (V 2809/84, mass n 434844; (V 4936/79, mass n 401596).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)