Sez. L, Sentenza n. 5388 del 05/11/1985 (Rv. 442624 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA "EX NUNC" - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA "EX NUNC" - CONDIZIONI.*
La revoca ex nunc della pensione di Invalidità può essere legittimamente disposta dall'INPS per il caso in cui l'assicurato abbia recuperato la propria capacità di guadagno oltre i limiti pensionabili e quindi, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui risulti che la riduzione della capacità stessa al disotto di detti limiti non si sia verificata e che, conseguentemente, la pensione sia stata ingiustificatamente concessa in Sede amministrativa, senza necessità, in tale ultimo caso, di alcun esame comparativo, fra le condizioni di capacità dell'assicurato, originariamente considerate e quelle successive, inteso ad evidenziare l'intervenuto miglioramento delle condizioni stesse. (Conf 2809/84, mass n 434844; (Conf 855/78, mass n 390195).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)