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Sez. 5, Sentenza n. 3278 del 16/10/2008 Cc. (dep. 23/01/2009) Rv. 242942 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Ricusazione - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242942-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

La ricusazione del giudice è ammessa anche nel procedimento di prevenzione, considerato che ad esso sono applicabili, in quanto compatibili, le norme del processo penale (art. 4, ult. comma, L. n. 1423 del 1956) e, quindi, anche quelle preordinate a garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice, avuto riguardo alla natura giurisdizionale del procedimento "de quo".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)