Sez. U, Sentenza n. 2955 del 15/05/1984 (Rv. 435001 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO FRA I MEDICI SPECIALISTICI "CONVENZIONATI ESTERNI" E LE REGIONI O LE UNITÀ SANITARIE LOCALI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CONTESTATA LEGITTIMITÀ DI INIZIATIVE SANZIONATORIE DELL'ENTE PUBBLICO - ESTINZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO FRA I MEDICI SPECIALISTICI "CONVENZIONATI ESTERNI" E LE REGIONI O LE UNITÀ SANITARIE LOCALI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA CONTESTATA LEGITTIMITÀ DI INIZIATIVE SANZIONATORIE DELL'ENTE PUBBLICO - ESTINZIONE.*
Il rapporto fra i medici specialistici cosiddetti "convenzionati esterni" e le regioni o le unità sanitarie locali, nella disciplina introdotta dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale, e dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 di tale legge, così come l'analogo rapporto in precedenza intercorrente fra i predetti medici e gli enti mutualistici, esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con connotati di collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), con la conseguenza che le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del giudice ordinario. Tale giurisdizione non trova deroga per il caso di domanda del medico convenzionato rivolta a denunciare l'illegittimità di iniziative sanzionatorie dell'ente pubblico (nella specie, provvedimento di sospensione dal servizio in attesa di chiarimenti su determinate contestazioni), atteso che anche il potere di vigilanza e controllo da parte della regione o della USL trova fonte e regolamentazione nel suddetto rapporto privatistico, in base a patti a fronte dei quali le posizioni del professionista hanno consistenza di diritti soggettivi. (V 1287/83, mass n 426074; (V 3499/81, mass n 414098).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)