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Sez. U, Sentenza n. 1287 del 19/02/1983 (Rv. 426074 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONFERIMENTO AD UN MEDICO SPECIALISTA DI INCARICO AMBULATORIALE DA PARTE DELL'INAM - MANCANZA DI INSERIMENTO DEL MEDICO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DELL'ENTE E NON ASSOGGETTAMENTO GERARCHICO - NATURA PUBBLICISTICA NEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELL'AGO - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL "DIRITTO DI PRELAZIONE" SU POSTI LASCIATI VACANTI DA ALTRI INCARICATI - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426074-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONFERIMENTO AD UN MEDICO SPECIALISTA DI INCARICO AMBULATORIALE DA PARTE DELL'INAM - MANCANZA DI INSERIMENTO DEL MEDICO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DELL'ENTE E NON ASSOGGETTAMENTO GERARCHICO - NATURA PUBBLICISTICA NEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELL'AGO - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL "DIRITTO DI PRELAZIONE" SU POSTI LASCIATI VACANTI DA ALTRI INCARICATI - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*

Qualora con il conferimento da parte dell'INAM di un incarico ambulatoriale ad un medico specialista si costituisca un rapporto privo di assoggettamento gerarchico e di inserimento del medico medesimo nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente, ancorché con un vincolo di sorveglianza correlato alla natura continuativa e coordinata della suddetta attività, il rapporto stesso esula dall'ambito del pubblico impiego e configura una prestazione d'opera professionale, regolata da disciplina privatistica e come tale devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Questa giurisdizione non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, per il caso di controversia promossa dal professionista per denunciare, nel corso di un rapporto già instaurato con le indicate modalità, l'inosservanza dell'istituto all'Obbligo di riconoscergli una "prelazione" su posti lasciati vacanti da altri incaricati, in violazione degli impegni presi in Sede di accordi intervenuti con la federazione dei medici, tenuto conto che siffatti impegni costituiscono un'autolimitazione del potere discrezionale dell'istituto medesimo in tema di organizzazione del servizio, a fronte della quale le posizioni dei professionisti interessati hanno consistenza di diritti soggettivi. (V 3499/81, mass n 414098; (V 983/79, mass n 397179; (V 3463/77, mass n 387026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)